Cinque leggi regionali su 54 presentano una copertura finanziaria “incompleta”. È quanto emerge dall’annuale relazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti sulla copertura finanziaria delle leggi di spesa della Regione Calabria, con riferimento all’esercizio 2017. In particolare, la relazione della magistratura contabile, che è stata deliberata lo scorso 3 ottobre, rileva la “incompleta copertura finanziaria in ragione della lacunosità della relazione tecnica” con riferimento alla legge regionale 6 del 2017 – “Introduzione vaccino obbligatorio per i bambini degli asili nido” – perché la relazione tecnica – si legge nel documento della Corte dei Conti – è “mancante di quegli elementi necessari a dimostrare la neutralità finanziaria della disposizione, nel caso di specie l’analisi della potenziale variazione del bacino d’utenza dei vaccini obbligatori, illustrandone la consistenza o l’irrilevanza”. Con la stessa motivazione – “incompleta copertura finanziaria in ragione della lacunosità della relazione tecnica” – la magistratura contabile valuta, poi, la legge regionale 8 del 2017 – sulla liquidazione della Fondazione Field. “Incompleta copertura finanziaria” – si legge ancora nella relazione della Sezione di controllo della magistratura contabile – presenta anche la legge regionale 28 del 2017 28 in tema di avvio delle attività dell’Agenzia per la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica. Infine, “lacunosa e insufficiente copertura finanziaria” viene segnalata dalla Corte dei Conti con riferimento alla legge regionale 22 dicembre 2017, n. 54 del 2017, “Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2018)”. Secondo la magistratura contabile, invece le restanti 49 leggi approvate dal Consiglio regionale nel 2017 presentano una “corretta” copertura finanziaria, anche se si deve precisare che lo scorso anno, complessivamente, il Consiglio regionale ha approvato 57 leggi, ma tre di queste – il Rendiconto generale relativo all’esercizio 2016, la Legge di stabilità regionale 2918 e il Bilancio di previsione 2018-2020 – non sono state prese in esame nella relazione perché oggetto di valutazioni specifiche.