La società Stretto di Messina: “Il Tar respinge i ricorsi di ambientalisti e comuni sul ponte dello Stretto”

La società Stretto di Messina: “Il Tar respinge i ricorsi di ambientalisti e comuni sul ponte dello Stretto”
Il Tar del Lazio ha dichiarato l’inammissibilità dei ricorsi presentati a fine dicembre 2024 dal Comune di Villa San Giovanni, dalla Città metropolitana di Reggio Calabria e dalle associazioni ambientaliste, avverso il ponte sullo Stretto di Messina.    Lo rende noto la società Stretto di Messina.    I ricorsi respinti riguardavano l’annullamento del parere della Commissione Via/Vas del 13 novembre 2024 – favorevole alla Valutazione di impatto ambientale del ponte – e della deliberazione della Presidenza del consiglio dei ministri del 9 aprile 2025 di approvazione della relazione Iropi, nonché di diversi atti presupposti, connessi e conseguenti relativi al progetto.    “Il giudice, richiamando quanto espressamente riconosciuto in un precedente della Corte di giustizia europea, ha confermato – spiega la società – l’interpretazione del quadro normativo generale e speciale di riferimento per l’opera seguita dalle amministrazioni competenti e dalla Stretto di Messina che assegna al Cipess la valutazione sulla compatibilità ambientale del ponte quale infrastruttura di rilevanza strategica”.
Il Tar, premettendo che la giurisprudenza amministrativa ha già ritenuto che “il parere di valutazione ambientale VIA e VAS – si legge nelle sentenze – non sia autonomamente impugnabile, in quanto endoprocedimentale rispetto alla pronuncia del Cipess”, nonché che, “laddove l’opera abbia carattere strategico, l’autorità preposta alla tutela dell’ambiente svolge un’attività meramente istruttoria, mentre la compatibilità ambientale è valutata dall’organo politico (il Cipess o il Consiglio dei ministri, in caso di dissenso del Ministro dell’ambiente), i cui atti sono perciò gli unici impugnabili”, ha ritenuto che “spetta al Cipess, contestualmente alla approvazione del progetto definitivo, pronunciarsi sulla compatibilità ambientale dell’opera”.    La conseguenza è che “gli impugnati ‘pareri’ della Commissione tecnica, nonché la delibera del Consiglio dei ministri…sono atti endoprocedimentali, non immediatamente lesivi degli interessi di cui sono latori gli Enti territoriali ricorrenti”, nonché “degli interessi diffusi ambientali”. Da ciò la dichiarazione d’inammissibilità dei ricorsi proposti.