Voto di scambio: cinque ordinanze di custodia cautelare a Reggio Calabria
REGGIO CALABRIA. I carabinieri del Ros e i finanzieri del Gico hanno eseguito, a Reggio Calabria, un’ordinanza di custodia cautelare emessa su richiesta della procura distrettuale antimafia reggina, nei confronti di 5 indagati in concorso per scambio elettorale politico mafioso. Al centro delle indagini ci sono gli accordi illeciti intercorsi tra la cosca ‘ndranghetistica dei “Pelle” di San Luca e l’ex consigliere regionale Santi Zappalà, per ottenere il sostegno elettorale in occasione delle consultazioni regionali del 2010. Documentato il versamento di ingenti somme di denaro, in cambio dei voti garantiti dal sodalizio mafioso. Zappalà, ex consigliere regionale, già sindaco di Bagnara Calabra, è tra i cinque destinatari dell’ ordinanza emessa dal gip di Reggio Calabria, su richiesta della locale DDA, ed eseguita dai Carabinieri del Ros e dai Finanzieri del Gico nell’operazione denominata “Reale 6”. Le accuse sono di scambio elettorale politico-mafioso. I destinatari di misura cautelare in carcere sono Giuseppe Pelle, Antonio Pelle (29 anni) (entrambi già detenuti), Giuseppe Antonio Mesiani Mazzacuva e Santi Zappalà (attualmente era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale) mentre per Sebastiano Pelle sono stati disposti gli arresti domiciliari. Si tratta del sesto capitolo di una lunga indagine. Zappalà, secondo le nuove risultanze investigative, in occasione delle elezioni regionali del 28 e 29 marzo 2010, quando era candidato nel Pdl, avrebbe promesso e successivamente consegnato una consistente somma di denaro, 10 assegni da 10 mila euro ciascuno, a presunti esponenti della cosca Pelle di San Luca in cambio di un pacchetto di voti. Promessa e consegna, sarebbero stati effettuati grazie all’intermediazione di Giuseppe Antonio Mesiani Mazzacuva. A quest’ultimo e alla moglie sarebbero stati intestati successivamente i dieci assegni. Dalle urne Zappalà ottenne oltre 11 mila preferenze, risultando eletto consigliere regionale e successivamente presidente della IV commissione regionale affari dell’Unione Europea e relazioni con l’estero. Tutti e cinque gli odierni destinatari di misura cautelare erano stati già raggiunti da misura cautelare nell’ambito dell’operazione Reale 1 o Reale 3. I due filoni di indagini furono riuniti in un unico processo, hanno già percorso tutti i gradi di giudizio. La Corte di Cassazione, con sentenza del 26 giugno 2014, ha parzialmente annullato la sentenza di secondo grado, con rinvio alla Corte di Appello di Reggio Calabria in relazione alla prova dell’esistenza della cosca Pelle Gambazza e conseguentemente circa l’applicazione a talune contestazioni dell’aggravante mafiosa ad alcuni imputati, tra i quali Santi Zappalà. Una parte delle indagini dei Ros e del Gico che ha condotto stamani all’esecuzione di 5 misure cautelari nell’ambito dell’operazione Reale 6, è consistita nella verifica delle modalità con le quali l’ex politico Santi Zappalà sarebbe venuto nella disponibilità di una ingente somma di denaro. L’attenzione degli investigatori si è concentrata sulla provenienza della somma di denaro che secondo l’accusa Zappalà avrebbe pagato alla cosca Pelle, per un importo di 100 mila euro, per l’acquisto di un pacchetto di voti per le elezioni regionali del 2010. Mirati accertamenti patrimoniali sono stati eseguiti a carico dello stesso Zappalà, dei suoi familiari, e della “Fisiokinesiterapia Bagnarese Srl”, società di capitali di cui era amministratore unico la moglie di Zappalà. Dalle indagini è emerso che la società, nella quale Zappalà avrebbe rivestito il ruolo di dominus occulto, intratteneva rapporti commerciali con numerose altre società, alcune delle quali “società cartiera”, che per lungo tempo avevano emesso a favore della Fisiokinesiterapia Bagnarese Srl delle fatture per operazioni inesistenti, per un valore di vari milioni di euro. Secondo l’accusa ciò avrebbe consentito di drenare denaro per costituire un fondo nero dal quale attingere per le esigenze legate alla campagna elettorale.