“Inammissibilità del ricorso” del governo “per difetto di giurisdizione” e legittimità del provvedimento regionale, che “non si pone in alcun modo in contrasto con la disposizione nazionale, essendo una disposizione di dettaglio della medesima”. Sono queste le principali motivazioni con cui la Regione Calabria si oppone alla impugnazione, da parte del governo nazionale dell’ordinanza numero 37 del 29 aprile del presidente della Giunta, Jole Santelli, nella parte in cui consente “la ripresa delle attività di bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, agriturismi con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli all’aperto”. L’udienza collegiale al Tar Calabria che esaminerà il ricorso è fissata per sabato prossimo, 9 maggio, alle ore 9,30, a Catanzaro. La posizione della Regione è contenuta nella memoria difensiva depositata al Tar Calabria, dove nei prossimi giorni sarà discusso il ricorso governativo, presentato dall’Avvocatura dello Stato. Nella memoria, in primo luogo la Regione sostiene che il ricorso del governo è “inammissibile per difetto di giurisdizione”, sostenendo che, al limite, “limpugnativa avrebbe dovuto essere proposta dinanzi alla Corte costituzionale”. Inoltre, la Regione Calabria evidenzia “l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse”, rilevando che “l’ordinanza contingibile ed urgente” del presidente della Giunta è caratterizzata da “assoluta legittimità” e “trova sicuro fondamento normativo nei poteri riconosciuti dal terzo comma dell’articolo 32 comma 3 della legge 833/1978 al presidente della Regione Calabria”. E ancora, secondo la Regione, l’ordinanza del presidente della Giunta “è pienamente conforme ai principi di adeguatezza e proporzionalità, espressamente richiamati dal dl 19/2020 che richiedono di modulare le misure limitative di prerogative costituzionali al ‘rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio’ (non a caso nell’ordinanza impugnata si sottolinea l’adeguatezza e proporzionalità delle misure adottate in relazione alla specificità della Regione Calabria quanto al rischio contagio)”: a parere della Regione, a questi principi invece “non si attiene” il Dpcm governativo del 26 aprile 2020, “che pretenderebbe di dettare le stesse identiche misure – si ripete, gravemente limitative di prerogative costituzionali – per tutto il territorio nazionale, omettendo di tener conto del diverso grado di rischio esistente tra le Regioni”. Nella memoria difensiva la Regione Calabria sostiene che “l’ordinanza regionale non amplia le disposizioni governative, muovendosi in perfetta linea con i dettati del Dpcm 26 aprile 2020, entro i limiti delle norme nazionali, di cui esprimono un mero dettaglio. La disposizione che consente la ripresa di attività di bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, agriturismi con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli all’aperto non si pone in alcun modo in contrasto con la disposizione nazionale, essendo da intendersi quale disposizione di dettaglio della medesima, in funzione delle specificità della situazione epidemiologica presente nel territorio regionale e in presenza di alcune ‘misure minime’ da adottare a tutela della salute pubblica e del rischio di contagio”.
Nel merito, poi, secondo la Regione “gli eventuali danni in materia di aumento dei contagi” ventilati dal governo nel ricorso “risultano non prospettati e in alcun modo dimostrati, soprattutto se si consideri la sopravvenienza di disposizioni statali di carattere sostanzialmente equipollente”.
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