“La crisi epidemica ha letteralmente gonfiato dati che costituiscono altrettanti indici rivelatori dell’esistenza ormai d’un vero e proprio contenzioso giurisdizionale direttamente o indirettamente riconducibile alla grande emergenza in atto”. Lo si legge nella relazione del presidente del Tar Calabria, Giancarlo Pennetti, resa in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2021 della giustizia amministrativa: quest’anno, per le restrizioni legate all’emergenza Covid 16, l’inaugurazione non si è potuta svolgere con la tradizionale cerimonia.
Nella relazione, Pennetti illustra l’attività del Tar Calabria nel 2020, evidenziando come l’andamento del contenzioso abbia chiaramente risentito degli effetti della pandemia, caratterizzandosi per “la diminuzione del numero di ricorsi presentati nell’anno trascorso rispetto a quelli presentati nel 2019: 1597 ricorsi in luogo dei 1962 del 2019, con una diminuzione di ben 365 ricorsi. Si tratta – prosegue la relazione – di un calo significativo e che riguarda in particolare due voci importanti: la prima è quella delle ‘autorizzazioni e concessioni’; la seconda le ‘esecuzioni del giudicato'”.
Secondo il presidente del Tar Calabria è “significativo il calo dei ricorsi di ottemperanza in quanto rimanda sia alla persistente grave situazione finanziaria di non pochi enti locali calabresi sia a quella, altrettanto nota, di diversi enti sanitari, Asp e aziende ospedaliere, in favore dei quali per di più la legislazione emergenziale ha apprestato uno ‘scudo’ protettivo vietando ai creditori la possibilità di proporre o proseguire azioni esecutive in nome della necessità di non frustrare in questa fase le capacità operative del Ssn e regionale nel fronteggiare l’epidemia per effetto di sottrazione di risorse finanziarie”.
Secondo quanto scrive il presidente del Tar sono “indicatori, diversi fra loro e però convergenti nel denunciare l’incidenza della pandemia sia nel deprimere l’iniziativa economica e d’impresa a livello regionale e sia nell’enfatizzare problemi, inerenti lo stato della finanza locale e del settore sanitario, non nuovi e da tempo irrisolti, in definitiva aggravandoli”. “Per altro verso – si legge ancora nella relazione – la crisi epidemica ha invece letteralmente gonfiato dati che costituiscono altrettanti indici rivelatori dell’esistenza ormai d’un vero e proprio contenzioso giurisdizionale direttamente o indirettamente riconducibile alla grande emergenza in atto. Si pensi ai ben 61 ricorsi presentati nel 2020, a fronte dei 9 del 2019, di impugnativa di ordinanze contingibili e urgenti”.
Si tratta, specifica il presidente del Tar Calabria, di controversie inerenti l’impugnativa d’una congerie articolata ed eterogenea di provvedimenti fra le quali rientrano sia l’ordinanza regionale che consentiva in Calabria la ripresa delle attività di bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, agriturismo con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli all’aperto, sia quella, sempre regionale, che disponeva l’obbligo di vaccinazione antinfluenzale a carico di alcune categorie di soggetti, sia quelle che disponevano misure di isolamento domiciliare per ragioni sanitarie e sia quelle che, sempre adottate all’insegna dell’emergenza epidemica, hanno interessato il tormentato tema delle scuole, soprattutto materne, elementari e medie, sotto il ben noto profilo inerente la didattica che, secondo sindaci e presidente di Regione, per ragioni di contenimento del diffondersi dell’epidemia, avrebbe dovuto essere effettuata ‘a distanza’, cioè mediante collegamenti telematici fra docente e alunni e non in presenza”. Da qui – conclude la relazione – “un numero di provvedimenti cautelari di questo Tar, monocratici e collegiali, adottati nell’anno 2020, ben più elevato rispetto a quello degli anni scorsi. I decreti cautelari presidenziali sono stati infatti ben 276 a fronte dei 142 del 2019 mentre le ordinanze cautelari sono state 420 a fronte delle 381 del 2019”.
Aumentati al Tar il contenzioso in tema di sanità e ambiente
Nel 2020 si è registrato un aumento del contenzioso in materia di sanità e di ambiente, mentre è stato stabile il contenzioso in materia edilizia. E quanto emerge dalla relazione del presidente del Tar Calabria, Giancarlo Pennetti, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2021. Con riferimento all’ambiente, il cui contenzioso nel 2020 – si legge nella relazione – “ha registrato una crescita, sia pure contenuta”, si rileva che “il giudice amministrativo è sempre più spesso chiamato a valutare la legittimità delle scelte amministrative, tanto da poter apparire all’esterno come l’organo chiamato ad assumere la decisione finale, laddove invece come è noto la giustizia amministrativa ha il solo compito di valutazione della legittimità degli atti e dei provvedimenti adottati. Il bilanciamento tra i vari interessi spetta invece innanzitutto agli organi rappresentativi democraticamente eletti, cui competono le scelte strategiche”. “È evidente – prosegue il presidente del Tar Calabria – che una corretta gestione dell’ambiente presuppone un equilibrato assetto ordinamentale che parta da chiare scelte programmatiche per giungere poi ai concreti atti di realizzazione di quelle scelte. In assenza di tutto questo punto di vista il rischio che si corre è quello della emergenza ambientale permanente”.
Per il presidente del Tar, inoltre, “anche nel settore della sanità, mai così protagonista come durante la pandemia ancora in corso, si è registrato un aumento del contenzioso. Nel 2020 sono stati presentati 80 ricorsi a fronte dei 60 incardinati nel 2019. In tale ambito, sono numerosi i ricorsi volti ad avversare i provvedimenti di fissazione dei tetti di spesa delle strutture private accreditate con il sistema sanitario regionale. Nel 2020 sono stati presentati 80 ricorsi a fronte dei 60 incardinati nel 2019. In tale ambito, sono numerosi i ricorsi volti ad avversare i provvedimenti di fissazione dei tetti di spesa delle strutture private accreditate con il sistema sanitario regionale. L’indirizzo ormai consolidato della seconda sezione di questo Tribunale è nel senso di dichiarare inammissibili le impugnative proposte dopo la conclusione, con le competenti aziende sanitarie provinciali, dei contratti per la regolamentazione delle prestazioni mediche, questi ultimi contenendo apposita clausola di rinuncia alle impugnazioni (cosiddetta ‘clausola di salvaguardia’)”. Invece, prosegue la relazione, “il contenzioso in materia edilizia ha un andamento stabile, con 161 ricorsi registrati nell’anno 2020, la maggior parte promossi contro ordinanze di demolizione di immobili abusivi. Al di là delle peculiarità dei singoli casi, va segnalato un aspetto di serialità nel rigetto delle censure basate sull’asserita lesione del legittimo affidamento dei privati al mantenimento delle opere abusive. Meritano menzione – è scritto poi nella relazione del presidente del Tar – le numerose impugnative presentate avverso le ordinanze di sgombero adottate dal Comune di Stalettì in relazione a immobili edificati tra il tracciato ferroviario della linea Taranto-Reggio Calabria e la spiaggia di Panaja Caminia, le quali hanno condotto a circa 50 sentenze di rigetto nel corso dell’anno”.
Sono 38 i Comuni calabresi in dissesto economico
“Permangono, anche per il 2020, le problematicità discendenti dai disavanzi finanziari di numerosi enti locali calabresi”. Lo scrive il presidente del Tar Calabria, Giancarlo Pennetti, nella relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2021 del Tribunale amministrativo regionale.
“Dagli atti trasmessi dalle Prefetture ricadenti nel territorio di competenza di questo Tribunale – si legge nella relazione – risultano versare in situazione di dissesto economico-finanziario 38 comuni, tra cui Cosenza, la Provincia e il Comune di Vibo Valentia mentre almeno altri 8 comuni versano in stato di pre-dissesto. Le procedure di liquidazione straordinaria degli enti in dissesto, come anche le procedure di riequilibrio, hanno avuto evidenti ricadute sui giudizi di esecuzione dei giudicati di condanna al pagamento di somme di denaro. Si contano, nell’anno 2020, 37 pronunce di estinzione degli stessi, discendenti dall’applicazione del disposto dell’articolo 248, secondo comma, dlgs 267/2020, che impedisce la proposizione e la prosecuzione di azioni esecutive dalla data di dichiarazione di dissesto dell’ente fino all’approvazione del rendiconto finale di liquidazione per i debiti rientranti nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione. Sul punto, occorre dare atto – conclude il presidente del Tar Calabria – del più recente indirizzo interpretativo del Consiglio di Stato, secondo il quale rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione tutti i debiti che, ancorché liquidati successivamente, derivano da atti di gestione anteriori alla dichiarazione di dissesto. L’affermata estensione della competenza dell’organo liquidatore determina inevitabilmente l’incremento dei giudizi di ottemperanza che non possono essere definiti nel merito in ragione del dissesto degli enti locali”.