Da questa notte e fino a tutto il 13 novembre stop alla “movida” e agli spostamenti notturni in Calabria. Parte da mezzanotte il “coprifuoco” disposto dall’ordinanza numero 79 del presidente facente funzioni della Giunta regionale, Nino Spirlì, adottata per fronteggiare la recrudescenza del coronavirus sul territorio regionale. Con un indice Rt “schizzato” a 1,29, cioè ai livelli della massima emergenza della scorsa primavera, la Regione ha infatti impresso un’ulteriore “stretta” con un’ordinanza che prevede due “step”. Il primo “step”, che scatta da questa notte e sarà in vigore per tre settimane, è il divieto, dalle ore 24 alle ore 5 del mattino successivo, degli spostamenti su tutto il territorio regionale, eccetto quelli “motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità o urgenza o da motivi di salute”, da indicare in un’autocertificazione il cui modello è allegato all’ordinanza numero 79. La misura del “coprifuoco”, inoltre, è stata ulteriormente inasprita da molti sindaci nei rispettivi Comuni, come hanno fatto i primi cittadini di Catanzaro, Sergio Abramo, e di Cosenza, Mario Occhiuto: a Catanzaro da oggi e fino all’8 ottobre sarà vietato stazionare dalle ore 18 alle ore 24 nelle aree di maggiore ritrovo del “popolo della notte”, come i Giardini di San Leonardo e il quartiere Lido, mentre a Cosenza è inibito l’accesso a numerose strade e piazze del centro storico dalle ore 19 alle ore 24 nei week-end fino al 13 novembre. Altri sindaci hanno disposto misure restrittive simili o si accingono a vararle nelle prossime ore. Da lunedì 26 ottobre e fino al 13 novembre, poi, il secondo “step” dell’ordinanza 79, con l’avvio della didattica a distanza nelle sole scuole superiori (mentre resta l’attività in presenza nelle elementari e nelle medie): saranno inoltre sospese, in presenza e con possibilità di attivare la didattica digitale integrata, le attività didattiche nelle Università (escluse le attività che richiedono necessariamente la presenza). L’ordinanza numero 79 del presidente facente funzioni Spirlì, infine, dispone altre misure restrittive, relative all’ambito prettamente sanitario, come il divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei Dipartimenti emergenze e accettazione e dei Pronto soccorso e l’accesso di parenti e visitatori nelle strutture ospedaliere, riabilitative o per anziani solo nei casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura.