“In un panorama di funzionamento della giustizia nel nostro Paese spesso caratterizzato da tempi non sempre celeri deve essere motivo di conforto per tutti la tempestività dei tempi di esercizio dei poteri giurisdizionali cautelari monocratici e collegiali del Tar”. Lo scrive il presidente del Tar Calabria, Giancarlo Pennetti, nella relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2021 del Tribunale amministrativo regionale. “Nel discorso pubblico che – spiega Pennetti – è seguito alle decisioni adottate dal Tar Catanzaro in materia di chiusura o apertura delle scuole e specialmente in relazione ai decreti cautelari emanati dal sottoscritto recanti sospensione dell’efficacia delle ordinanze regionali e sindacali adottate rispettivamente dal presidente f.f. della Regione e da alcuni sindaci è emersa, ripetutamente, sorpresa o stupore per la velocità con cui il Tar avrebbe adottato le ben note decisioni”.
“Ebbene – prosegue il presidente del Tar Calabria – occorre chiarire che tali moti di sorpresa non avevano e non hanno alcuna ragion d’essere atteso che il decreto cautelare presidenziale è un atto giurisdizionale, previsto dall’articolo 56 del codice del processo amministrativo, adottato monocraticamente – e quindi in assenza di collegialità – dal presidente della sezione incaricata di decidere una data controversia, al di fuori di qualsiasi udienza strettamente intesa e di qualsiasi altro vincolo diverso da quello previsto dalla norma processuale. Quest’ultima non solo consente ma nella sostanza sollecita una decisione da adottare in tempi ragionevolmente rapidi, dal momento che chi chiede la tutela cautelare monocratica assume, a torto o a ragione, di non potere attendere la tutela cautelare collegiale ordinaria. Non è pertanto inutile rassicurare quanti hanno mostrato sorpresa – in qualche caso per la verità non solo quella – per la velocità decisionale ‘del Tar’: tale rapidità è prassi normale per i due presidenti di questo Tribunale ogni qual volta pervenga, da chiunque presentata, una istanza recante richiesta di misure cautelari monocratiche provvisorie, quale che sia il provvedimento amministrativo impugnato, l’autorità che lo ha adottato, il contenuto di esso nonché la tipologia o la portata degli interessi in gioco”. Il presidente del Tar Calabria conclude: “Credo pertanto che, in un panorama di funzionamento della giustizia nel nostro Paese spesso caratterizzato da tempi non sempre celeri nel rendere le pronunce giurisdizionali di legge, debba essere motivo di conforto per tutti la tempestività dei tempi di esercizio dei poteri giurisdizionali cautelari monocratici e collegiali del Tar, tanto più perché garantiti a tutti i cittadini – e non solo loro – in ossequio ai principi costituzionali”.